Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2024
Opere d’arte, gioielli, mobili. Il patrimonio può comprendere questi e tanti altri beni. Vediamo insieme la normativa sulla successione dei beni da collezione.
La passione, l’amore per la storia, il fascino per l’arte e per tutto ciò che è bello. Il collezionismo è un mondo immenso, dove trova spazio il lavoro di una vita. Ma i beni da collezione possono essere anche una componente del patrimonio, che passa di mano al momento della successione.
Da questo punto di vista, i beni da collezione sono parte integrante della successione dal punto di vista fiscale. Godono tuttavia di un regime particolare, che andiamo ad analizzare nei prossimi paragrafi.
Beni da collezione e imposta di successione
Dal punto di vista normativo, la successione dei beni da collezione è disciplinata dall’articolo 9 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni.
Nello specifico, il punto 2 recita:
“Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore.”
Facciamo un esempio molto semplice. Ipotizziamo un’eredità pari a due milioni di euro, all’interno della quale sono presenti denaro, gioielli e mobilia. Il valore di questi beni viene calcolato sul 10% del patrimonio superiore al milione di euro, pari quindi a 100.000 euro. L’imposta sarà quindi pari al 4% di 100.000 euro, vale a dire 4.000 euro.
Questa è una prima analisi della successione dei beni da collezione. Bisogna tuttavia specificare la tipologia di bene. I gioielli, per esempio, comprendono i gioielli da ornamento, mentre sono esclusi quelli da commercio o da investimento.
Rientrano invece pienamente nell’asse ereditario e nel relativo regime fiscale le monete preziose, i lingotti d’oro e le opere d’arte non custodite all’interno della propria abitazione.
Quest’ultimo punto è molto interessante ed è disciplinato dal punto 3 dell’articolo 9 del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni:
“Si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all’art. 13.”
La normativa prevede quindi il calcolo dell’aliquota sul 10% nel caso le opere d’arte siano ospitate nella casa privata del disponente.
Se la collezione è custodita in caveaux, depositi o simili, viene applicata l’aliquota ordinaria.
Un’ultima menzione meritano i beni culturali vincolanti, vale a dire le opere d’arte definite di interesse artistico e storico da parte del Ministero dei Beni Culturali. In questo caso i beni sono esenti dal pagamento dell’imposta di successione, a condizione che la “creazione” del vincolo sia precedente al decesso del collezionista. Deve essere inoltre effettuato l’inventario dei beni.
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