Il tramonto della vita è spesso accompagnato da professioniste/i che si prendono cura delle persone anziane, seguendole giorno dopo giorno, ora dopo ora con dedizione e attenzione.
Ci sono anche momenti della vita in cui, accanto al partner di sempre, si affiancano partner extra, per tutta una serie di ragioni.
La cronaca ci racconta spesso di casi difficili di passaggio del patrimonio, di eredità contese che vedono al centro dell’attenzione badanti e amanti.
Sono episodi complessi, impegnativi per tutti gli attori in gioco. Vediamo insieme come gestire al meglio l’eredità.
Quota legittima VS quota disponibile
Iniziamo con una definizione importante. L’eredità si suddivide in due parti. La prima è la quota legittima, vale a dire la parte di eredità che rientra nella successione e non può essere lasciata a terzi.
La seconda è la quota disponibile, di cui il testatore può disporre liberamente a vantaggio di amici, associazioni, fondazioni. E naturalmente anche amanti e badanti.
La quota legittima va sempre al coniuge, a discendenti (figli e nipoti), ascendenti (genitori e nonni), fratelli e sorelle fino al sesto grado. In assenza di parenti, l’eredità è devoluta allo Stato.
La normativa equipara i figli naturali (nati fuori dal matrimonio) e i figli adottivi ai figli legittimi.
La quota legittima interessa anche il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione.
La suddivisione della quota legittima è regolata dall’articolo 542 del Codice Civile:
“Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo, la quota di patrimonio a questo riservata è di un terzo in piena proprietà. Un altro terzo spetta in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per una metà al figlio e per l’altra metà fa parte della disponibile.”
Da questo punto di vista, il testatore può quindi decidere di devolvere la quota disponibile anche a badanti e amanti.
Esistono tuttavia dei casi in cui gli eredi possono ritenere che il testatore sia stato vittima di un raggiro. Si può quindi impugnare il testamento e procedere a una causa che dimostri l’incapacità di intendere e di volere del testatore.
Da un punto di vista generale, la circonvenzione di incapace si basa su due elementi:
- L’induzione a fare il testamento
- L’abuso dello stato di vulnerabilità
In questo caso la normativa è estremamente ampia e si procede con il contenzioso legale, che si pone l’obiettivo di assicurare la linearità del processo di trasmissione del patrimonio.
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