trustee

Approfondimento sul trustee

Chi è, quale ruolo ha, quali sono i suoi poteri e i suoi obblighi nei confronti di disponente e beneficiari. Scopriamo insieme la figura del trustee.

Iniziamo dalle definizioni. Il trust è un istituto giuridico di ordinamento anglosassone. È recepito dalla Convenzione dell’Aja nel 1985 che è stata ratificata in Italia nel 1989. 

Secondo l’articolo 2 della Convenzione, 

“Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.

I soggetti del trust sono quindi tre: il disponente, il trustee e i beneficiari.

Il ruolo del trustee

Il trustee ha il compito di amministrare i beni previsti nell’atto istitutivo dal disponente, nell’interesse dei beneficiari.

Questo ruolo può essere ricoperto da una persona di fiducia del settlor, generalmente un familiare o un professionista. Il trustee può essere inoltre una società, chiamata trust company. Ma possono esistere anche più trustee. Esistono inoltre casi in cui il trustee è il disponente stesso. In questo caso si parla di trust auto-dichiarato.

Il trustee deve operare con autonomia di giudizio seguendo due regole fondamentali:

  • Il rispetto delle volontà del disponente
  • Il rispetto dei limiti di legge

Esiste poi una terza regola di derivazione anglosassone chiamata del prudent man, che fa riferimento ai doveri di lealtà e correttezza nei confronti del disponente. 

Fatte queste considerazioni, emerge il ruolo centrale ricoperto dal trustee nella gestione e cura del patrimonio. Un aspetto importante da tenere in considerazione è la natura revocabile di questo ruolo.

Se il trustee non adempie alle volontà dell’atto istitutivo, o dimostra di agire in conflitto di interesse con i beneficiari, può essere sollevato dal suo incarico. Si potrà quindi procedere alla nomina di un nuovo trustee a cui verranno trasferiti i beni oggetto del trust. 

L’eventuale decesso del trustee non comporta successione, dal momento che i beni del trust non fanno parte del suo patrimonio. Anche l’eventuale fallimento o posizione debitoria della trust company non ha effetto sul patrimonio. 

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